La procedura si rivolge alle attività artigiane non alimentari che non siano però già regolamentate da norme specifiche in materia (per le quali si rimanda alle specifiche procedure).
Per attività di artigiano “non alimentare” si intende la prestazione di servizi o la produzione di beni, compresa la vendita di beni di propria produzione negli stessi locali di produzione o nei locali a questi adiacenti. La procedura si rivolge alle attività artigiane non alimentari che non siano però già regolamentate da norme specifiche in materia (per le quali si rimanda alle specifiche procedure); sono escluse quindi le attività artigiane come acconciatori, estetisti, tinto lavanderie, facchinaggio, imprese pulizia, autoriparatore, ecc. e tutte le attività artigiane alimentari.
L’attivazione di una attività artigianale di questo tipo può essere effettuata presso la CCIAA e non richiede incombenze procedurali nei confronti del SUAP.
Nel caso in cui il Comune lo richieda, è prevista una semplice Comunicazione al SUAP con la quale si rende edotto il Comune in cui si svolge attività l’avvio della medesima, con informazione sulle sue caratteristiche di massima ed eventuali modifiche che dovessero intercorrere nel tempo.
Con l’art. 12 c. 12 del D.L. 19/2024 convertito nella legge 56/2024 è stato modificato il D. Lgs. 222/2016 eliminando l’obbligo per le categorie di artigiani di cui alle allegate tabelle BI e BII di presentare allo SUAP comunicazione o scia per inizio attività o subingresso o cessazione.
Permane l’obbligo di presentare allo SUAP comunicazione o scia di inizio attività, cessazione o subingresso per tutte le categoria artigianali non alimentari non ricomprese in dette tabelle.
Resta invariato l’obbligo di presentazione di eventuali scia o comunicazione nel caso di emissioni in atmosfera, speciali scarichi idrici, utilizzo di prodotti infiammabili, impatto acustico