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Vendita alcolici

L’ Art. 13-bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34 , convertito nella L. 28 giugno 2019 n. 58 ha ripristinato l’obbligo di denuncia dell’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione di alcoolici all’Agenzia delle Dogane, già previsto dal D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 .

La tabella A allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 , al punto 1.10 voce 29, ha previsto che tale denuncia debba avvenire mediante presentazione allo SUAP di specifica comunicazione.

La denuncia/comunicazione è obbligatoria per tutti coloro che vendono o somministrano alcoolici e cioè vino, birra e liquori. Le categorie interessate sono:

  • esercizi di vicinato del settore alimentare (solo se vendono alcoolici);
  • medie o grandi strutture di vendita del settore alimentare (solo se vendono alcoolici);
  • esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, pub, mense aziendali, ecc.);
  • circoli privati all’interno dei quali si effettua somministrazione di alcoolici ai soli soci;
  • rifugi alpini (solo se somministrano alcoolici);
  • tutti gli esercizi di ricettività (alberghi, residence, pensioni, campeggi, villaggi turistici e simili che al loro interno abbiano spazi attrezzati per la somministrazione di alcoolici);
  • tutti gli stabilimenti balneari che al loro interno abbiano spazi attrezzati per la somministrazione di alcoolici;
    vendita di alcoolici mediante distributori automatici.In applicazione della Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 20 settembre 2019 n. 131411 , si segnala che possono verificarsi tre fattispecie di situazioni:
  • tutti coloro che erano titolari anteriormente al 29 agosto 2017 della licenza fiscale in allora prevista non devono espletare alcuna incombenza. Qualora la licenza sia stata smarrita o sia particolarmente deteriorata, dovrà essere proposta istanza di rilascio di duplicato all’Agenzia delle Dogane competente per territorio.Qualora successivamente a tale data, vi sia stata una variazione nella titolarità dell’attività di vendita di alcoolici, il nuovo titolare dovrà darne comunicazione alla stessa Agenzia delle Dogane ai fini dell’aggiornamento dei dati.
  • Tutti coloro che hanno avviato una attività tra quelle elencate più sopra nel periodo compreso tra il 29 agosto 2017 ed il 29 giugno 2019 devono presentare – entro il 31 dicembre 2019 – direttamente all’Agenzia delle Dogane competente per territorio una denuncia di attivazione.
  • Tutti coloro che hanno avviato una attività tra quelle elencate più sopra successivamente al 29 giugno 2019 e, a regime, tutti coloro che attiveranno in seguito, devono presentare allo SUAP del Comune ove ha sede l’attività una specifica comunicazione. Lo SUAP provvederà a trasmettere detta comunicazione direttamente all’Agenzia delle Dogane competente per territorio. La comunicazione vale quale denuncia per la vendita/somministrazione di alcoolici.La Comunicazione al SUAP per la vendita/somministrazione di alcoolici va presentata contemporaneamente alla SCIA di avvio attività o di subentro in attività.Non sono soggette a denuncia/comunicazione di accisa le attività di vendita e/o somministrazione di alcoolici in occasione di fiere, sagre o simili di natura temporanea.

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Ultima modifica: 24 Maggio 2024 alle 15:31

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