In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, nei quali si effettua il gioco delle carte o altri giochi o sono installati apparecchi da intrattenimento e gioco di cui all’ Art. 110 T.U.L.P.S. , è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dalle autorità comunali competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.
Tabella giochi proibiti
Ultima modifica: 19 Giugno 2025 alle 10:36