La vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali, comunque destinati alla alimentazione animale, può essere realizzata avviando un esercizio di vicinato o media o grande struttura di vendita, oppure in attività commerciale già avviata.
Nel primo caso occorre inviare al SUAP:
- la modulistica richiesta per la tipologia di esercizio che si intende avviare;
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati alla alimentazione animale, che sarà trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente (Regione o delegata).
In caso di attività commerciale già avviata, sarà da trasmettere al SUAP la sola SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati alla alimentazione animale, che sarà trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente (Regione o delegata).
In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, deve essere presentata, in allegato alla SCIA unica, la SCIA di prevenzione incendi, che è trasmesso a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il Regolamento 183/2005/CE siano riconosciuti dall’autorità competente.
N.B.: per le vicende giuridico-amministrative (es. variazioni societarie, ecc.) non presenti in questa procedura, fare riferimento alla modulistica relativa alla tipologia distributiva attraverso la quale si esercita.